Articolo 1, Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce misure volte a raggiungere un livello comune elevato di sicurezza informaticaSicurezza informatica per "cibersicurezza" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) per "sicurezza informatica" si intendono le attività necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019/881; in tutta l'Unione, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.

2. A tal fine, la presente direttiva stabilisce che:

(a) gli obblighi che impongono agli Stati membri di adottare strategie nazionali di cibersicurezza e di designare o istituire autorità competenti, autorità di gestione delle crisi informatiche, punti di contatto unici per la cibersicurezza (punti di contatto unici) e la sicurezza informatica incidenteIncidente Si intende un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati memorizzati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti o accessibili tramite i sistemi di rete e di informazione -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) (CSIRT);

(b) la sicurezza informatica rischioIl rischio Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2)-misure di gestione e obblighi di comunicazione per i soggetti di cui all'Allegato I o II e per i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2557;

(c) norme e obblighi sulla condivisione delle informazioni di cibersicurezza;

(d) gli obblighi di vigilanza e di applicazione degli Stati membri.