Articolo 8, Autorità competenti e punti di contatto unici

1. Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili di sicurezza informaticaSicurezza informatica per "cibersicurezza" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) per "sicurezza informatica" si intendono le attività necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019/881; e per i compiti di vigilanza di cui al Capitolo VII (autorità competenti).

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 controllano l'attuazione della presente direttiva a livello nazionale.

3. Ogni Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico. Se uno Stato membro designa o istituisce una sola autorità competente ai sensi del paragrafo 1, tale autorità competente è anche il punto di contatto unico per tale Stato membro.

4. Ogni punto di contatto unico esercita una funzione di collegamento per assicurare la cooperazione transfrontaliera delle autorità del proprio Stato membro con le autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione e l'ENISA, nonché per assicurare la cooperazione intersettoriale con altre autorità competenti all'interno del proprio Stato membro.

5. Gli Stati membri assicurano che le loro autorità competenti e gli sportelli unici dispongano di risorse adeguate per svolgere, in modo efficace ed efficiente, i compiti loro assegnati e quindi per realizzare gli obiettivi della presente direttiva.

6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, l'identità dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 e del punto di contatto unico di cui al paragrafo 3, i compiti di tali autorità e ogni successiva modifica. Ogni Stato membro rende pubblica l'identità della propria autorità competente. La Commissione rende pubblico l'elenco degli sportelli unici.