Articolo 37, Assistenza reciproca

1. Dove un entitàEntità Persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale dalla legislazione nazionale del suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) fornisce servizi in più di uno Stato membro o fornisce servizi in uno o più Stati membri e la sua rete e i suoi sistemi informativi sono situati in uno o più altri Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano e si assistono reciprocamente, se necessario. Tale cooperazione comporta almeno che:

(a) le autorità competenti che applicano misure di vigilanza o di esecuzione in uno Stato membro informano e consultano, tramite il punto di contatto unico, le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sulle misure di vigilanza e di esecuzione adottate;

(b) un'autorità competente può chiedere a un'altra autorità competente di adottare misure di vigilanza o di esecuzione;

(c) un'autorità competente, al ricevimento di una richiesta motivata da parte di un'altra autorità competente, fornisce all'altra autorità competente un'assistenza reciproca proporzionata alle proprie risorse, in modo che le misure di vigilanza o di esecuzione possano essere attuate in modo efficace, efficiente e coerente.

L'assistenza reciproca di cui al primo comma, lettera c), può riguardare richieste di informazioni e misure di vigilanza, comprese le richieste di effettuare ispezioni in loco o supervisioni fuori sede o controlli di sicurezza mirati. L'autorità competente a cui viene indirizzata una richiesta di assistenza non la rifiuta, a meno che non si accerti che non è competente a fornire l'assistenza richiesta, che l'assistenza richiesta non è proporzionata ai compiti di vigilanza dell'autorità competente o che la richiesta riguarda informazioni o comporta attività che, se divulgate o svolte, sarebbero contrarie agli interessi essenziali della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della difesa dello Stato membro. Prima di rifiutare tale richiesta, l'autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate e, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, la Commissione e l'ENISA.

2. Ove opportuno e di comune accordo, le autorità competenti dei vari Stati membri possono effettuare azioni di vigilanza congiunte.