1. Gli Stati membri assicurano che le sanzioni amministrative pecuniarie imposte agli enti essenziali e importanti ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni della presente direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono imposte in aggiunta alle misure di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a h), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 4, lettere da a) a g).
3. Nel decidere se imporre una sanzione amministrativa e nel deciderne l'importo in ogni singolo caso, si terrà conto, come minimo, degli elementi previsti dall'articolo 32, paragrafo 7.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione dell'articolo 21 o 23, i soggetti essenziali siano soggetti, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a sanzioni amministrative pecuniarie di importo massimo pari ad almeno 10 000 000 EUR o ad un importo massimo pari ad almeno 2 % del fatturato mondiale totale annuo realizzato nell'esercizio precedente dall'impresa a cui appartiene il soggetto essenziale. entitàEntità Persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale dalla legislazione nazionale del suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) appartiene, a seconda di quale sia il valore più alto.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione degli articoli 21 o 23, i soggetti importanti siano soggetti, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a sanzioni amministrative pecuniarie di importo massimo pari ad almeno 7 000 000 EUR o, se superiore, ad un importo massimo pari ad almeno 1,4 % del fatturato mondiale totale annuo realizzato nell'esercizio precedente dall'impresa cui appartiene il soggetto importante.
6. Gli Stati membri possono prevedere la facoltà di imporre penalità di mora per costringere un ente essenziale o importante a cessare una violazione della presente direttiva in conformità a una decisione preventiva dell'autorità competente.
7. Fatti salvi i poteri delle autorità competenti ai sensi degli articoli 32 e 33, ciascuno Stato membro può stabilire se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie agli enti della pubblica amministrazione.
8. Qualora l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, tale Stato membro garantisce l'applicazione del presente articolo in modo tale che l'ammenda sia avviata dall'autorità competente e comminata dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, assicurando nel contempo che tali rimedi giuridici siano efficaci e abbiano un effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni imposte devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Lo Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni delle leggi che adotta ai sensi del presente paragrafo entro il 17 ottobre 2024 e, senza indugio, ogni successiva legge di modifica o emendamento che le riguardi.