Articolo 28, Banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio

1. Al fine di contribuire alla sicurezza, alla stabilità e alla resilienza del DNS, gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di dominio di primo livello e alle entità che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di raccogliere e mantenere dati accurati e completi sulla registrazione dei nomi di dominio in una banca dati dedicata, con la dovuta diligenza, in conformità alla normativa dell'Unione sulla protezione dei dati per quanto riguarda i dati personali.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri richiedono che la banca dati dei dati di registrazione dei nomi di dominio contenga le informazioni necessarie per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto i domini di primo livello. Tali informazioni comprendono:

(a) il nome di dominio;

(b) la data di registrazione;

(c) il nome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del registrante;

(d) l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del punto di contatto che amministra il nome di dominio, nel caso in cui siano diversi da quelli del registrante.

3. Gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di dominio di primo livello e alle entità che forniscono servizi di registrazione di nomi di dominio di disporre di politiche e procedure, comprese le procedure di verifica, per garantire che le banche dati di cui al paragrafo 1 contengano informazioni accurate e complete. Gli Stati membri richiedono che tali politiche e procedure siano rese pubbliche.

4. Gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di dominio di primo livello e alle entità che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di rendere disponibili al pubblico, senza indebiti ritardi dopo la registrazione di un nome di dominio, i dati di registrazione dei nomi di dominio che non sono dati personali.

5. Gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di dominio di primo livello e alle entità che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di fornire l'accesso ai dati specifici di registrazione dei nomi di dominio su richieste legittime e debitamente motivate da parte dei legittimi richiedenti l'accesso, in conformità alla normativa dell'Unione sulla protezione dei dati. Gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di dominio di primo livello e alle entità che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di rispondere senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro 72 ore dal ricevimento delle richieste di accesso. Gli Stati membri richiedono che le politiche e le procedure relative alla divulgazione di tali dati siano rese pubbliche.

6. L'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 non deve comportare una duplicazione della raccolta dei dati di registrazione dei nomi di dominio. A tal fine, gli Stati membri impongono ai registri dei nomi di dominio di primo livello e alle entità che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio di cooperare tra loro.