Articolo 25, Standardizzazione

1. Al fine di promuovere l'attuazione convergente dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, senza imporre o discriminare l'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme europee e internazionali e di specifiche tecniche pertinenti al settore della sicurezza alimentare. sicurezza delle reti e dei sistemi informativiSicurezza delle reti e dei sistemi informativi Si intende la capacità dei sistemi di rete e di informazione di resistere, a un determinato livello di fiducia, a qualsiasi evento che possa compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati memorizzati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti o accessibili tramite tali sistemi di rete e di informazione. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2).

2. L'ENISA, in collaborazione con gli Stati membri e, se del caso, dopo aver consultato le parti interessate, elabora pareri e orientamenti sui settori tecnici da prendere in considerazione in relazione al paragrafo 1 e sulle norme già esistenti, comprese quelle nazionali, che consentono di coprire tali settori.