Articolo 22, valutazioni coordinate del rischio di sicurezza a livello di Unione delle catene di approvvigionamento critiche

1. Il gruppo di cooperazione, in collaborazione con la Commissione e l'ENISA, può svolgere attività coordinate di sicurezza. rischioIl rischio Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) valutazioni di specifici servizi TIC critici, sistemi TIC o catene di fornitura di prodotti TIC, tenendo conto di fattori di rischio tecnici e, se del caso, non tecnici.

2. La Commissione, previa consultazione del gruppo di cooperazione e dell'ENISA e, se necessario, delle parti interessate, individua gli specifici servizi TIC critici, sistemi TIC o prodotti TIC che possono essere oggetto della valutazione coordinata del rischio per la sicurezza di cui al paragrafo 1.