Articolo 27, Registro delle entità

1. L'ENISA creerà e manterrà un registro dei fornitori di servizi DNS, dei registri di nomi TLD e delle entità che forniscono servizi di registrazione di nomi di dominio, servizio di cloud computingServizio di cloud computing Un servizio digitale che consente l'amministrazione on-demand e un ampio accesso remoto a un pool scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili, anche nel caso in cui tali risorse siano distribuite su più sedi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) fornitori, servizio di centro datiServizio di centro dati Si intende un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate all'alloggiamento centralizzato, all'interconnessione e al funzionamento di apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di archiviazione, elaborazione e trasporto di dati, insieme a tutte le strutture e infrastrutture per la distribuzione di energia e il controllo ambientale -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) fornitori, rete di distribuzione dei contenutiRete di distribuzione dei contenuti Si intende una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire un'elevata disponibilità, accessibilità o consegna rapida di contenuti e servizi digitali agli utenti di Internet per conto di fornitori di contenuti e servizi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) fornitori di servizi, fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, sulla base delle informazioni ricevute dagli sportelli unici di cui al paragrafo 4. Su richiesta, l'ENISA consente alle autorità competenti di accedere a tale registro, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni, ove applicabile.

2. Gli Stati membri impongono agli enti di cui al paragrafo 1 di presentare le seguenti informazioni alle autorità competenti entro il 17 gennaio 2025:

(a) il nome del entitàEntità Persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale dalla legislazione nazionale del suo luogo di stabilimento, che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2);

(b) il settore, il sottosettore e il tipo di entità pertinenti di cui all'Allegato I o II, se applicabile;

(c) l'indirizzo della sede principale dell'entità e delle sue altre sedi legali nell'Unione o, se non è stabilita nell'Unione, della sua rappresentanteRappresentante Persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi DNS, di un registro di nomi TLD, di un'entità che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio, di un fornitore di servizi di cloud computing, di un fornitore di servizi di data center, di un fornitore di reti di distribuzione di contenuti, di un fornitore di servizi gestiti, di un fornitore di servizi di sicurezza gestiti o di un fornitore di un mercato online, di un motore di ricerca online o di una piattaforma di servizi di social network non stabilita nell'Unione, che può essere interpellata da un'autorità competente o da un CSIRT al posto dell'entità stessa per quanto riguarda gli obblighi di tale entità ai sensi della presente direttiva. - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) designato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3;

(d) dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono dell'entità e, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell'articolo 26(3);

(e) gli Stati membri in cui l'ente fornisce servizi; e

(f) gli intervalli IP dell'entità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui al paragrafo 1 comunichino all'autorità competente eventuali modifiche alle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2 senza indugio e in ogni caso entro tre mesi dalla data della modifica.

4. Al ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 2, lettera f), il punto di contatto unico dello Stato membro interessato le trasmette senza indebito ritardo all'ENISA.

5. Ove applicabile, le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse attraverso il meccanismo nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, quarto comma.