Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
- 'sicurezza informaticaSicurezza informatica per "cibersicurezza" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) per "sicurezza informatica" si intendono le attività necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019/881;Per "attività" si intendono le attività necessarie a proteggere i sistemi di rete e informativi, gli utenti di tali sistemi e le altre persone colpite dalle minacce informatiche;
- 'rete e sistema informativoRete e sistema informativo (a) una rete di comunicazione elettronica come definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1972; b) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, in base a un programma, effettuano il trattamento automatico di dati digitali; oppure c) i dati digitali memorizzati, elaborati, recuperati o trasmessi dagli elementi di cui alle lettere a) e b) ai fini del loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2)', una rete e un sistema informativo come definiti al punto (1) dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2016/1148;
- strategia nazionale sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativiSicurezza delle reti e dei sistemi informativi Si intende la capacità dei sistemi di rete e di informazione di resistere, a un determinato livello di fiducia, a qualsiasi evento che possa compromettere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati memorizzati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti o accessibili tramite tali sistemi di rete e di informazione. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2)", una strategia nazionale sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi come definita all'articolo 4, punto (3), della direttiva (UE) 2016/1148;
- "operatore di servizi essenziali": un operatore di servizi essenziali come definito all'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2016/1148;
- 'servizio digitaleServizio digitale si intende qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio normalmente fornito a pagamento, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione: i) per "a distanza" si intende che il servizio è prestato senza che le parti siano simultaneamente presenti; ii) per "per via elettronica" si intende che il servizio è inviato inizialmente e ricevuto a destinazione per mezzo di apparecchiature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale) e la memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto via filo, via radio, con mezzi ottici o con altri mezzi elettromagnetici; iii) per "a richiesta individuale di un destinatario di servizi" si intende che il servizio è fornito attraverso la trasmissione di dati su richiesta individuale. - Definizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. per "fornitore" si intende un fornitore di servizi digitali come definito all'articolo 4, punto (6), della direttiva (UE) 2016/1148;
- 'incidenteIncidente Si intende un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati memorizzati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti o accessibili tramite i sistemi di rete e di informazione -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2)", un incidente come definito al punto (7) dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2016/1148;
- 'gestione degli incidentiGestione degli incidenti Si intende qualsiasi azione e procedura volta a prevenire, rilevare, analizzare e contenere o a rispondere e recuperare da un incidente -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2)", la gestione degli incidenti come definita al punto (8) dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1148;
- 'minaccia informaticaMinaccia informatica qualsiasi potenziale circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, interrompere o avere un impatto negativo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e su altre persone - Definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (8), del Regolamento (UE) 2019/881Per "potenziale" si intende qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, interrompere o avere un impatto negativo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e su altre persone;
- Per "sistema europeo di certificazione della cibersicurezza" si intende un insieme completo di regole, requisiti tecnici, norme e procedure stabilite a livello dell'Unione e applicabili alla certificazione o alla valutazione della conformità di specifici prodotti, servizi o processi TIC;
- per "sistema nazionale di certificazione della cibersicurezza" si intende un insieme completo di regole, requisiti tecnici, norme e procedure sviluppate e adottate da un'autorità pubblica nazionale e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità di prodotti, servizi e processi TIC che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema specifico;
- Per "certificato europeo di cibersicurezza" si intende un documento rilasciato da un organismo competente, che attesta che un dato Prodotto ICTProdotto ICT Un elemento o un gruppo di elementi di una rete o di un sistema informativo - Definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (12), del regolamento (UE) 2019/881., Servizio ICTServizio ICT Si intende un servizio che consiste interamente o principalmente nella trasmissione, memorizzazione, recupero o elaborazione di informazioni mediante reti e sistemi informativi - Definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (13), del Regolamento (UE) 2019/881 o Processo ICTProcesso ICT Un insieme di attività svolte per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto o un servizio TIC - Definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (14), del regolamento (UE) 2019/881. è stato valutato per la conformità a specifici requisiti di sicurezza stabiliti in uno schema di certificazione europeo di cybersecurity;
- Per "prodotto TIC" si intende un elemento o un gruppo di elementi di una rete o di un sistema informativo;
- Per "servizio TIC" si intende un servizio che consiste interamente o principalmente nella trasmissione, archiviazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo di reti e sistemi informativi;
- Per "processo ICT" si intende un insieme di attività svolte per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto o un servizio ICT;
- per "accreditamento" si intende l'accreditamento definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- per "organismo nazionale di accreditamento" si intende un organismo nazionale di accreditamento come definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- per "valutazione della conformità" si intende una valutazione della conformità come definita all'articolo 2, punto 12, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- per "organismo di valutazione della conformità" si intende un organismo di valutazione della conformità come definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 'standardStandard Per "norma" si intende una specifica tecnica, adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che è una delle seguenti: (a) "norma internazionale": una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione; (b) "norma europea": una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione; (c) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione per l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione; (d) "norma nazionale": una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione - Definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.", una norma come definita all'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 'Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche Un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo, un servizio o un sistema deve soddisfare e che stabilisce uno o più dei seguenti elementi: a) le caratteristiche richieste di un prodotto, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la protezione dell'ambiente, la salute, la sicurezza o le dimensioni, e compresi i requisiti applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità; b) i metodi e i processi di produzione utilizzati per i prodotti agricoli quali definiti all'articolo 38, paragrafo 1, del TFUE, per i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale e per i medicinali, nonché i metodi e i processi di produzione relativi ad altri prodotti, qualora abbiano un effetto sulle loro caratteristiche; (c) le caratteristiche richieste di un servizio, compresi i livelli di qualità, prestazione, interoperabilità, protezione dell'ambiente, salute o sicurezza, e compresi i requisiti applicabili al prestatore per quanto riguarda le informazioni da mettere a disposizione del destinatario, come specificato all'articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE; (d) i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in relazione alle loro caratteristiche essenziali; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.Un documento che prescrive i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da, o le procedure di valutazione della conformità relative a, un prodotto TIC, un servizio TIC o un processo TIC;
- Per "livello di garanzia" si intende una base per la fiducia che un prodotto, un servizio o un processo TIC soddisfi i requisiti di sicurezza di uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza, indica il livello al quale un prodotto, un servizio o un processo TIC è stato valutato, ma in quanto tale non misura la sicurezza del prodotto, del servizio o del processo TIC in questione;
- Per "autovalutazione della conformità" si intende un'azione svolta da un produttore o fornitore di prodotti, servizi o processi TIC, che valuta se tali prodotti, servizi o processi TIC soddisfano i requisiti di uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.