REGOLAMENTO (UE) 2023/2450

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2450 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza delle entità critiche e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

Considerando che:

(1) La direttiva (UE) 2022/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni sociali o attività economiche vitali siano forniti senza ostacoli nel mercato interno e che sia rafforzata la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.

(2) A tal fine, e ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, la Commissione ha il potere di adottare un atto delegato che stabilisce un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato di tale direttiva. L'elenco deve essere utilizzato dalle autorità competenti al fine di effettuare una valutazione dei servizi essenziali. rischioIl rischio Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) e successivamente la valutazione del rischio deve essere utilizzata per identificare le entità critiche.

(3) L'elenco dei servizi essenziali deve essere redatto in modo generico, al fine di tenere conto delle specificità degli Stati membri, come le dimensioni, la densità di popolazione o la posizione geografica. Tuttavia, esso dovrebbe coprire solo i servizi essenziali delle categorie di enti indicati nell'allegato della Direttiva (UE) 2022/2557. A tal fine, solo i servizi forniti dagli enti che rientrano in tali categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali, come definiti all'articolo 2, punto (5), della Direttiva (UE) 2022/2557.

(4) Più in generale, l'elenco dei servizi essenziali deve essere utilizzato alla luce di tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva (UE) 2022/2557. Ciò include la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, delle attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, così come la definizione di un servizio di assistenza tecnica. ente della pubblica amministrazioneEnte della Pubblica Amministrazione Si intende un ente riconosciuto come tale in uno Stato membro in conformità al diritto nazionale, ad esclusione del sistema giudiziario, dei parlamenti o delle banche centrali, che soddisfa i seguenti criteri: (a) è istituito per soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale; (b) ha personalità giuridica o è autorizzato dalla legge ad agire per conto di un altro ente con personalità giuridica; (c) è finanziata in larga misura dallo Stato, dalle autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico, è soggetta al controllo della gestione da parte di tali autorità o organismi, o ha un consiglio di amministrazione, di gestione o di vigilanza i cui membri sono nominati per più della metà dallo Stato, dalle autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico; (d) ha il potere di indirizzare a persone fisiche o giuridiche decisioni amministrative o regolamentari che incidono sui loro diritti nella circolazione transfrontaliera di persone, beni, servizi o capitali. - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) e le disposizioni relative all'ambito di applicazione di tale direttiva. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2022/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'applicazione della legge, comprese le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati.

(5) Di conseguenza, le attività economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato, devono essere considerate servizi essenziali, ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022/2557, solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva.

HA ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali, come definiti all'articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all'allegato della stessa.

Articolo 2

Elenco non esaustivo di servizi essenziali

Il elenco non esaustivo di servizi essenziali di cui all'articolo 1 è la seguente:

  1. settore energetico:
    • (a) sottosettore dell'elettricità:
      • (i) fornitura di energia elettrica (imprese elettriche);
      • (ii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di distribuzione di energia elettrica (gestori di sistemi di distribuzione);
      • (iii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di trasmissione di energia elettrica (gestori del sistema di trasmissione);
      • (iv) generazione di energia elettrica (produttori);
      • (v) servizio di operatore del mercato dell'energia elettrica nominato (operatori del mercato dell'energia elettrica nominati);
      • (vi) risposta alla domanda (operatori del mercato elettrico);
      • (vii) aggregazione di energia elettrica (operatori del mercato dell'energia elettrica);
      • (viii) stoccaggio di energia (operatori del mercato dell'elettricità);
    • (b) sottosettore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: fornitura di teleriscaldamento o teleraffreddamento (operatori di teleriscaldamento o teleraffreddamento);
    • (c) sottosettore petrolifero:
      • (i) trasporto di petrolio (gestori di oleodotti);
      • (ii) produzione di petrolio (operatori della produzione di petrolio);
      • (iii) raffinazione e trattamento del petrolio (operatori di impianti di raffinazione e trattamento del petrolio);
      • (iv) stoccaggio di petrolio (operatori di stoccaggio di petrolio);
      • (v) gestione delle scorte petrolifere, comprese le scorte di emergenza e le scorte petrolifere specifiche (organismi centrali di stoccaggio);
    • (d) sottosettore del gas:
      • (i) fornitura di gas (impresa di fornitura);
      • (ii) distribuzione del gas (gestori del sistema di distribuzione);
      • (iii) trasporto di gas (gestori dei sistemi di trasporto);
      • (iv) stoccaggio di gas (gestori di sistemi di stoccaggio);
      • (v) gestione di un sistema di gas naturale liquefatto (GNL) (operatori del sistema GNL);
      • (vi) produzione di gas naturale (imprese di gas naturale);
      • (vii) acquisto di gas naturale (imprese di gas naturale);
      • (viii) raffinazione e trattamento del gas naturale (operatori di impianti di raffinazione e trattamento del gas naturale);
    • (e) sottosettore idrogeno:
      • (i) produzione di idrogeno (operatori della produzione di idrogeno);
      • (ii) stoccaggio dell'idrogeno (operatori di stoccaggio dell'idrogeno);
      • (iii) trasmissione di idrogeno (operatori di trasmissione di idrogeno);
  2. settore dei trasporti:
    • (a) sottosettore aria:
      • (i) servizi di trasporto aereo utilizzati a fini commerciali (passeggeri e merci) (vettori aerei);
      • (ii) il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli aeroporti e delle infrastrutture della rete aeroportuale (gestori aeroportuali);
      • (iii) servizi di controllo del traffico aereo (operatori di controllo della gestione del traffico);
    • (b) sottosettore ferroviario:
      • (i) servizi di trasporto ferroviario (passeggeri e merci) (imprese ferroviarie);
      • (ii) il funzionamento, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni passeggeri, i terminal merci, gli scali ferroviari e i centri di controllo del traffico (gestori dell'infrastruttura);
      • (iii) il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti di servizio ferroviario (operatori di impianti di servizio);
      • (iv) esercizio, gestione e manutenzione della gestione del traffico ferroviario, del controllo-comando e del segnalamento, nonché degli impianti e dei sistemi di telecomunicazione utilizzati per il controllo-comando e il segnalamento (gestori dell'infrastruttura);
    • (c) sottosettore acqua:
      • (i) servizi di trasporto fluviale, marittimo e costiero (passeggeri e merci) (società di trasporto fluviale, marittimo e costiero di passeggeri e merci);
      • (ii) l'esercizio, la gestione e la manutenzione dei porti e degli impianti portuali, nonché la gestione di opere e attrezzature all'interno dei porti, compresi il bunkeraggio, la movimentazione del carico, l'ormeggio, i servizi per i passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, il pilotaggio e il rimorchio (enti di gestione dei porti e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno dei porti);
      • (iii) servizi di traffico navale (operatori di servizi di traffico navale);
    • (d) sottosettore stradale:
      • (i) controllo della gestione del traffico, compresi gli aspetti relativi ai servizi di pianificazione, controllo e gestione della rete stradale, ad esclusione della gestione del traffico o del funzionamento dei sistemi di trasporto intelligenti, qualora non costituiscano una parte essenziale dell'attività generale degli enti pubblici (autorità stradali);
      • (ii) Servizi di sistemi di trasporto intelligenti (operatori di sistemi di trasporto intelligenti);
    • (e) sottosettore dei trasporti pubblici: servizi di trasporto pubblico di passeggeri su rotaia e altri modi basati su binari e su strada (operatori di servizio pubblico);
  3. settore bancario:
    • (i) raccolta di depositi (istituti di credito);
    • (ii) prestiti (istituti di credito);
  4. settore delle infrastrutture dei mercati finanziari:
    • (i) gestione di una sede di negoziazione (gestori di sedi di negoziazione);
    • (ii) la gestione dei sistemi di compensazione (controparti centrali);
  5. settore sanitario:
    • (i) fornitura di servizi sanitari (fornitori di servizi sanitari);
    • (ii) analisi effettuate da un laboratorio di riferimento dell'Unione Europea (laboratori di riferimento UE);
    • (iii) ricerca e sviluppo di medicinali (soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo di medicinali);
    • (iv) fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base (entità che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici);
    • (v) produzione di dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di salute pubblica (soggetti che producono dispositivi medici);
    • (vi) distribuzione di medicinali (soggetti titolari di un'autorizzazione alla distribuzione);
  6. settore dell'acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano quando tale servizio è una parte non essenziale dell'attività generale dei distributori che distribuiscono altre merci e beni (fornitori e distributori di acqua destinata al consumo umano);
  7. settore delle acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali, quando non costituiscono una parte essenziale delle attività generali delle imprese (imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano le acque reflue urbane, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali);
  8. settore delle infrastrutture digitali:
    • (i) la fornitura e il funzionamento di punto di scambio internetPunto di scambio Internet Un impianto di rete che consente l'interconnessione di più di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente allo scopo di facilitare lo scambio di traffico Internet, che fornisce l'interconnessione solo ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico Internet che passa tra una coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo, né altera o interferisce in altro modo con tale traffico. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) (fornitori di Internet Exchange Point);
    • (ii) fornitura di servizi del sistema dei nomi di dominio (DNS), esclusi i servizi relativi ai server dei nomi radice (fornitori di servizi DNS);
    • (iii) la gestione e l'amministrazione dei registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) (registri dei nomi TLD);
    • (iv) fornitura di servizi di cloud computing (fornitori di servizi di cloud computing);
    • (v) fornitura di servizio di centro datiServizio di centro dati Si intende un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate all'alloggiamento centralizzato, all'interconnessione e al funzionamento di apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di archiviazione, elaborazione e trasporto di dati, insieme a tutte le strutture e infrastrutture per la distribuzione di energia e il controllo ambientale -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) (fornitori di servizi di data center);
    • (vi) fornitura di reti di distribuzione di contenuti (fornitori di reti di distribuzione di contenuti);
    • (vii) prestazione di servizi fiduciari (servizio fiduciarioServizio fiduciario Si intende un servizio elettronico normalmente fornito a titolo oneroso che consiste: (a) nella creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o marche temporali elettroniche, servizi elettronici di consegna raccomandata e certificati relativi a tali servizi, o (b) nella creazione, verifica e convalida di certificati per l'autenticazione di siti web; o (c) nella conservazione di firme elettroniche, sigilli o certificati relativi a tali servizi - Definizione ai sensi dell'articolo 3, punto (16), del regolamento (UE) n. 910/2014 fornitori);
    • (viii) fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (fornitori di servizi di comunicazione elettronica);
    • (ix) fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica (fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica);
  9. (9) settore della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2, punto (10), della direttiva (UE) 2022/2557, delle amministrazioni centrali come definite dagli Stati membri in conformità al diritto nazionale (enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali);
  10. settore spaziale: esercizio di infrastrutture terrestri di proprietà, gestite e operate dagli Stati membri o da privati che supportano la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica (operatori di infrastrutture terrestri);
  11. produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (imprese alimentari che si occupano esclusivamente di logistica e distribuzione all'ingrosso e di produzione e trasformazione industriale su larga scala):
    • (i) produzione e trasformazione alimentare industriale su larga scala;
    • (ii) servizi della catena di approvvigionamento alimentare, compresi lo stoccaggio e la logistica;
    • (iii) distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023.

Per la Commissione
Il Presidente
Ursula VON DER LEYEN