Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

  1. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di raggiungere un elevato livello di qualità, la Commissione ha deciso di sicurezza informaticaSicurezza informatica per "cibersicurezza" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) per "sicurezza informatica" si intendono le attività necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019/881;Il presente regolamento stabilisce che la resilienza informatica e la fiducia all'interno dell'Unione:
    • (a) obiettivi, compiti e questioni organizzative relative all'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica); e
    • (b) un quadro per l'istituzione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza al fine di garantire un livello adeguato di cibersicurezza per i prodotti, i servizi e i processi TIC nell'Unione, nonché al fine di evitare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda i sistemi di certificazione della cibersicurezza nell'Unione.

Il quadro di cui al primo comma, lettera b), si applica fatte salve le disposizioni specifiche di altri atti giuridici dell'Unione in materia di certificazione volontaria o obbligatoria.

  1. Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di attività di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e attività dello Stato in materia di diritto penale.