Direttiva sulla resilienza delle entità critiche (CER)
Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza delle entità critiche e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (direttiva CER).
La direttiva CER è strutturata in modo da fornire un quadro completo per migliorare la resilienza delle entità critiche all'interno dell'UE. È organizzata in diverse sezioni chiave che delineano gli obiettivi della direttiva, l'ambito di applicazione, gli obblighi specifici per gli Stati membri e le entità critiche e i meccanismi di cooperazione e applicazione. La struttura comprende:
Struttura e sezioni chiave
- La direttiva CER è strutturata in modo da fornire un quadro completo per migliorare la resilienza delle entità critiche all'interno dell'UE. È organizzata in diverse sezioni chiave che delineano gli obiettivi della direttiva, l'ambito di applicazione, gli obblighi specifici per gli Stati membri e le entità critiche e i meccanismi di cooperazione e applicazione.
- Disposizioni generali e obiettivi: Questa sezione definisce gli obiettivi della direttiva, che comprendono il rafforzamento della resilienza delle entità critiche contro vari rischi, tra cui disastri naturali, terrorismo e attacchi informatici. Stabilisce inoltre l'ambito di applicazione della direttiva, identificando i settori e le tipologie di enti interessati.
- Obblighi per gli Stati membri: La direttiva prevede che ogni Stato membro dell'UE sia responsabile dell'identificazione delle entità critiche all'interno della propria giurisdizione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali entità implementino solide misure di resilienza. Questa sezione illustra anche i quadri nazionali che gli Stati membri devono istituire, compresa la designazione delle autorità competenti e la creazione di strategie nazionali per la protezione delle infrastrutture critiche.
- Obblighi delle entità critiche: Le entità critiche identificate dagli Stati membri devono rispettare i requisiti specifici previsti dalla Direttiva CER. Questi includono la conduzione di rischioIl rischio Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) valutazioni, l'implementazione di misure di sicurezza e la segnalazione di incidenti che potrebbero avere un impatto sulle loro operazioni. La direttiva sottolinea inoltre l'importanza della pianificazione e della preparazione alla resilienza, richiedendo alle entità di sviluppare e mantenere piani di resilienza.
- Cooperazione e condivisione delle informazioni: La direttiva promuove la cooperazione tra gli Stati membri e le entità critiche. Delinea i meccanismi per la condivisione delle informazioni, sia a livello nazionale che di UE, per migliorare la resilienza collettiva. Questa sezione introduce anche il ruolo della Commissione europea nel facilitare la cooperazione e nel garantire la coerenza dell'attuazione della direttiva in tutta l'UE.
- Vigilanza e applicazione: La direttiva CER contiene disposizioni per la supervisione delle entità critiche e l'applicazione della conformità. Gli Stati membri sono tenuti a istituire meccanismi di monitoraggio e applicazione per garantire che gli enti critici rispettino i requisiti della direttiva. Questa sezione delinea anche le sanzioni in caso di non conformità.
- Disposizioni finali: Questa sezione comprende misure transitorie, tempi di attuazione e disposizioni per la revisione e la modifica della direttiva.
- Sezioni chiave della direttiva CER
Sezioni chiave della direttiva CER
- Ambito e definizioni: Definisce i settori critici coperti, come energia, trasporti, sanità, finanza e infrastrutture digitali.
- Requisiti di gestione del rischio e resilienza: Specifica che le entità critiche devono condurre valutazioni periodiche del rischio e implementare misure per garantire la resilienza.
- IncidenteIncidente Si intende un evento che compromette la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati memorizzati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti o accessibili tramite i sistemi di rete e di informazione -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS2) Segnalazione e risposta: Delinea i requisiti per le entità critiche per segnalare gli incidenti e mantenere le operazioni durante le interruzioni.
- Strategie nazionali e autorità competenti: Incarica gli Stati membri di sviluppare strategie nazionali e di designare le autorità responsabili della supervisione dell'attuazione della direttiva.
- Cooperazione e coordinamento: Incoraggia la collaborazione transfrontaliera e la condivisione delle informazioni per migliorare la resilienza complessiva delle infrastrutture critiche nell'UE.
La direttiva CER rappresenta un significativo passo avanti negli sforzi dell'UE per salvaguardare le infrastrutture critiche da un'ampia gamma di minacce. Stabilendo obblighi chiari sia per gli Stati membri che per le entità critiche, la direttiva mira a creare un ambiente più resiliente e sicuro in tutta l'Unione.
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per "sicurezza informatica" si intendono le attività necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019/881; standard di conformità senza alcuno sforzo.