Significa un Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche Un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo, un servizio o un sistema deve soddisfare e che stabilisce uno o più dei seguenti elementi: a) le caratteristiche richieste di un prodotto, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la protezione dell'ambiente, la salute, la sicurezza o le dimensioni, e compresi i requisiti applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità; b) i metodi e i processi di produzione utilizzati per i prodotti agricoli quali definiti all'articolo 38, paragrafo 1, del TFUE, per i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale e per i medicinali, nonché i metodi e i processi di produzione relativi ad altri prodotti, qualora abbiano un effetto sulle loro caratteristiche; (c) le caratteristiche richieste di un servizio, compresi i livelli di qualità, prestazione, interoperabilità, protezione dell'ambiente, salute o sicurezza, e compresi i requisiti applicabili al prestatore per quanto riguarda le informazioni da mettere a disposizione del destinatario, come specificato all'articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE; (d) i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in relazione alle loro caratteristiche essenziali; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio., adottato da un organismo di normalizzazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, al quale la conformità non è obbligatoria, e che sia uno dei seguenti:
internazionale standardStandard Per "norma" si intende una specifica tecnica, adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che è una delle seguenti: (a) "norma internazionale": una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione; (b) "norma europea": una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione; (c) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione per l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione; (d) "norma nazionale": una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione - Definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.’significa uno standard adottato da un organismo di standardizzazione internazionale;
(b) ‘norma europea’ designa una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione;
(c) per ‘norma armonizzata’ si intende una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione per l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di armonizzazione;
(d) ‘norma nazionale’ indica una norma adottata da un organismo nazionale di standardizzazione
– Definizione secondo l'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.