1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Quando il parere della commissione deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente della commissione decide in tal senso o un membro della commissione lo richiede.