{"id":986,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=986"},"modified":"2024-08-10T13:11:26","modified_gmt":"2024-08-10T13:11:26","slug":"articolo-1","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-3\/articolo-1\/","title":{"rendered":"Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione"},"content":{"rendered":"
1. La presente direttiva:<\/p>\n\n\n\n
(a) stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni sociali vitali o di attivit\u00e0 economiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del TFUE siano forniti senza ostacoli nel mercato interno, in particolare l'obbligo di individuare i soggetti critici e di sostenere i soggetti critici nell'adempimento degli obblighi loro imposti;<\/p>\n\n\n\n
(b) stabilisce obblighi per i soggetti critici al fine di migliorarne la resilienza e la capacit\u00e0 di fornire i servizi di cui alla lettera a) nel mercato interno;<\/p>\n\n\n\n
(c) stabilisce le regole:<\/p>\n\n\n\n
(i) sulla vigilanza delle entit\u00e0 critiche;<\/p>\n\n\n\n
(ii) sull'esecuzione;<\/p>\n\n\n\n
(iii) per l'individuazione di entit\u00e0 critiche di particolare rilevanza europea e per missioni di consulenza volte a valutare le misure che tali entit\u00e0 hanno messo in atto per adempiere agli obblighi previsti dal Capitolo III;<\/p>\n\n\n\n
(d) stabilisce procedure comuni per la cooperazione e le relazioni sull'applicazione della presente direttiva;<\/p>\n\n\n\n
(e) stabilisce misure volte a conseguire un elevato livello di resilienza dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali all'interno dell'Unione e di migliorare il funzionamento del mercato interno.<\/p>\n\n\n\n