{"id":963,"date":"2024-01-29T16:48:06","date_gmt":"2024-01-29T16:48:06","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=963"},"modified":"2024-08-12T02:13:15","modified_gmt":"2024-08-12T02:13:15","slug":"direttiva-3","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-3\/","title":{"rendered":"Direttiva CER (UE) 2022\/2557"},"content":{"rendered":"
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Direttiva sulla resilienza delle entit\u00e0 critiche (CER)<\/h2>\n\n\n\n
Direttiva (UE) 2022\/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza delle entit\u00e0 critiche e che abroga la direttiva 2008\/114\/CE del Consiglio (direttiva CER).<\/div>\n\n\n\n
Per saperne di pi\u00f9<\/span><\/span><\/path><\/svg><\/span><\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n <\/div><\/div>\n\n\n\n

La direttiva CER \u00e8 strutturata in modo da fornire un quadro completo per migliorare la resilienza delle entit\u00e0 critiche all'interno dell'UE. \u00c8 organizzata in diverse sezioni chiave che delineano gli obiettivi della direttiva, l'ambito di applicazione, gli obblighi specifici per gli Stati membri e le entit\u00e0 critiche e i meccanismi di cooperazione e applicazione. La struttura comprende:<\/p>\n\n\n\n

Struttura e sezioni chiave<\/h3>\n\n\n\n
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  1. La direttiva CER \u00e8 strutturata in modo da fornire un quadro completo per migliorare la resilienza delle entit\u00e0 critiche all'interno dell'UE. \u00c8 organizzata in diverse sezioni chiave che delineano gli obiettivi della direttiva, l'ambito di applicazione, gli obblighi specifici per gli Stati membri e le entit\u00e0 critiche e i meccanismi di cooperazione e applicazione.<\/li>\n\n\n\n
  2. Disposizioni generali e obiettivi<\/strong>: Questa sezione definisce gli obiettivi della direttiva, che comprendono il rafforzamento della resilienza delle entit\u00e0 critiche contro vari rischi, tra cui disastri naturali, terrorismo e attacchi informatici. Stabilisce inoltre l'ambito di applicazione della direttiva, identificando i settori e le tipologie di enti interessati.<\/li>\n\n\n\n
  3. Obblighi per gli Stati membri<\/strong>: La direttiva prevede che ogni Stato membro dell'UE sia responsabile dell'identificazione delle entit\u00e0 critiche all'interno della propria giurisdizione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali entit\u00e0 implementino solide misure di resilienza. Questa sezione illustra anche i quadri nazionali che gli Stati membri devono istituire, compresa la designazione delle autorit\u00e0 competenti e la creazione di strategie nazionali per la protezione delle infrastrutture critiche.<\/li>\n\n\n\n
  4. Obblighi delle entit\u00e0 critiche<\/strong>: Le entit\u00e0 critiche identificate dagli Stati membri devono rispettare i requisiti specifici previsti dalla Direttiva CER. Questi includono la conduzione di rischioIl rischio<\/span> Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entit\u00e0 di tale perdita o perturbazione e della probabilit\u00e0 che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> valutazioni, l'implementazione di misure di sicurezza e la segnalazione di incidenti che potrebbero avere un impatto sulle loro operazioni. La direttiva sottolinea inoltre l'importanza della pianificazione e della preparazione alla resilienza, richiedendo alle entit\u00e0 di sviluppare e mantenere piani di resilienza.<\/li>\n\n\n\n
  5. Cooperazione e condivisione delle informazioni<\/strong>: La direttiva promuove la cooperazione tra gli Stati membri e le entit\u00e0 critiche. Delinea i meccanismi per la condivisione delle informazioni, sia a livello nazionale che di UE, per migliorare la resilienza collettiva. Questa sezione introduce anche il ruolo della Commissione europea nel facilitare la cooperazione e nel garantire la coerenza dell'attuazione della direttiva in tutta l'UE.<\/li>\n\n\n\n
  6. Vigilanza e applicazione<\/strong>: La direttiva CER contiene disposizioni per la supervisione delle entit\u00e0 critiche e l'applicazione della conformit\u00e0. Gli Stati membri sono tenuti a istituire meccanismi di monitoraggio e applicazione per garantire che gli enti critici rispettino i requisiti della direttiva. Questa sezione delinea anche le sanzioni in caso di non conformit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n
  7. Disposizioni finali<\/strong>: Questa sezione comprende misure transitorie, tempi di attuazione e disposizioni per la revisione e la modifica della direttiva.<\/li>\n\n\n\n
  8. Sezioni chiave della direttiva CER<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Sezioni chiave della direttiva CER<\/h3>\n\n\n\n