{"id":879,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=879"},"modified":"2024-08-09T09:30:20","modified_gmt":"2024-08-09T09:30:20","slug":"article-34","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-34\/","title":{"rendered":"Articolo 34, Condizioni generali per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie a enti essenziali e importanti"},"content":{"rendered":"
1. Gli Stati membri assicurano che le sanzioni amministrative pecuniarie imposte agli enti essenziali e importanti ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni della presente direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso.<\/p>\n\n\n\n
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono imposte in aggiunta alle misure di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a h), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 4, lettere da a) a g).<\/p>\n\n\n\n
3. Nel decidere se imporre una sanzione amministrativa e nel deciderne l'importo in ogni singolo caso, si terr\u00e0 conto, come minimo, degli elementi previsti dall'articolo 32, paragrafo 7.<\/p>\n\n\n\n