{"id":876,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=876"},"modified":"2024-08-09T09:29:27","modified_gmt":"2024-08-09T09:29:27","slug":"article-33","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-33\/","title":{"rendered":"Articolo 33, Misure di vigilanza e di esecuzione in relazione a entit\u00e0 importanti"},"content":{"rendered":"
1. Quando viene fornita un'evidenza, un'indicazione o un'informazione che un'importante entit\u00e0Entit\u00e0<\/span> Persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale dalla legislazione nazionale del suo luogo di stabilimento, che pu\u00f2, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> non \u00e8 conforme alla presente direttiva, in particolare agli articoli 21 e 23, gli Stati membri assicurano che le autorit\u00e0 competenti intervengano, se necessario, mediante misure di vigilanza ex post. Gli Stati membri assicurano che tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso.<\/p>\n\n\n\n 2. Gli Stati membri assicurano che le autorit\u00e0 competenti, nell'esercizio dei loro compiti di vigilanza in relazione ai soggetti rilevanti, abbiano il potere di assoggettare tali soggetti almeno a:<\/p>\n\n\n\n (a) ispezioni in loco e supervisione ex post fuori sede condotte da professionisti qualificati;<\/p>\n\n\n\n (b) controlli di sicurezza mirati effettuati da un organismo indipendente o da un'autorit\u00e0 competente;<\/p>\n\n\n\n (c) scansioni di sicurezza basate su criteri oggettivi, non discriminatori, equi e trasparenti. rischioIl rischio<\/span> Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entit\u00e0 di tale perdita o perturbazione e della probabilit\u00e0 che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> criteri di valutazione, se necessario con la collaborazione dell'ente interessato;<\/p>\n\n\n\n