{"id":863,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=863"},"modified":"2024-08-09T09:25:25","modified_gmt":"2024-08-09T09:25:25","slug":"article-30","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-30\/","title":{"rendered":"Articolo 30, Notifica volontaria di informazioni rilevanti"},"content":{"rendered":"
1. Gli Stati membri provvedono affinch\u00e9, oltre all'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, le notifiche possano essere presentate ai CSIRT o, se del caso, alle autorit\u00e0 competenti, su base volontaria, da parte di:<\/p>\n\n\n\n
(a) entit\u00e0 essenziali e importanti per quanto riguarda incidenti, minacce informatiche e quasi incidenti;<\/p>\n\n\n\n
(b) i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda gli incidenti significativi, le minacce informatiche e i quasi incidenti.<\/p>\n\n\n\n
2. Gli Stati membri trattano le notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformit\u00e0 alla procedura di cui all'articolo 23. Gli Stati membri possono dare priorit\u00e0 al trattamento delle notifiche obbligatorie rispetto a quelle volontarie.<\/p>\n\n\n\n