{"id":859,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=859"},"modified":"2024-08-09T09:24:10","modified_gmt":"2024-08-09T09:24:10","slug":"article-29","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-29\/","title":{"rendered":"Articolo 29, Accordi per la condivisione di informazioni sulla cibersicurezza"},"content":{"rendered":"
1. Gli Stati membri assicurano che gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, altri enti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano in grado di scambiare su base volontaria le informazioni pertinenti. sicurezza informaticaSicurezza informatica<\/span> per \"cibersicurezza\" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019\/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a>\r\rper \"sicurezza informatica\" si intendono le attivit\u00e0 necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019\/881;<\/span><\/span><\/span> informazioni tra loro, comprese quelle relative a minacce informatiche, quasi incidenti, vulnerabilit\u00e0, tecniche e procedure, indicatori di compromissione, tattiche avversarie, informazioni specifiche sugli attori delle minacce, avvisi di sicurezza informatica e raccomandazioni sulla configurazione degli strumenti di sicurezza informatica per rilevare gli attacchi informatici, laddove tale condivisione di informazioni sia possibile:<\/p>\n\n\n\n (a) mira a prevenire, individuare, rispondere o recuperare gli incidenti o a mitigarne l'impatto;<\/p>\n\n\n\n