{"id":849,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=849"},"modified":"2024-08-09T09:22:07","modified_gmt":"2024-08-09T09:22:07","slug":"article-27","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-27\/","title":{"rendered":"Articolo 27, Registro delle entit\u00e0"},"content":{"rendered":"
1. L'ENISA creer\u00e0 e manterr\u00e0 un registro dei fornitori di servizi DNS, dei registri di nomi TLD e delle entit\u00e0 che forniscono servizi di registrazione di nomi di dominio, servizio di cloud computingServizio di cloud computing<\/span> Un servizio digitale che consente l'amministrazione on-demand e un ampio accesso remoto a un pool scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili, anche nel caso in cui tali risorse siano distribuite su pi\u00f9 sedi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> fornitori, servizio di centro datiServizio di centro dati<\/span> <\/b>Si intende un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate all'alloggiamento centralizzato, all'interconnessione e al funzionamento di apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di archiviazione, elaborazione e trasporto di dati, insieme a tutte le strutture e infrastrutture per la distribuzione di energia e il controllo ambientale -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> fornitori, rete di distribuzione dei contenutiRete di distribuzione dei contenuti<\/span> Si intende una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire un'elevata disponibilit\u00e0, accessibilit\u00e0 o consegna rapida di contenuti e servizi digitali agli utenti di Internet per conto di fornitori di contenuti e servizi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> fornitori di servizi, fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonch\u00e9 fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, sulla base delle informazioni ricevute dagli sportelli unici di cui al paragrafo 4. Su richiesta, l'ENISA consente alle autorit\u00e0 competenti di accedere a tale registro, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni, ove applicabile.<\/p>\n\n\n\n 2. Gli Stati membri impongono agli enti di cui al paragrafo 1 di presentare le seguenti informazioni alle autorit\u00e0 competenti entro il 17 gennaio 2025:<\/p>\n\n\n\n (a) il nome del entit\u00e0Entit\u00e0<\/span> Persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale dalla legislazione nazionale del suo luogo di stabilimento, che pu\u00f2, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span>;<\/p>\n\n\n\n (b) il settore, il sottosettore e il tipo di entit\u00e0 pertinenti di cui all'Allegato I o II, se applicabile;<\/p>\n\n\n\n