{"id":813,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=813"},"modified":"2024-08-09T09:09:49","modified_gmt":"2024-08-09T09:09:49","slug":"article-20","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-20\/","title":{"rendered":"Articolo 20, Governance"},"content":{"rendered":"
1. Gli Stati membri assicurano che gli organi di gestione delle entit\u00e0 essenziali e importanti approvino il sicurezza informaticaSicurezza informatica<\/span> per \"cibersicurezza\" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019\/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a>\r\rper \"sicurezza informatica\" si intendono le attivit\u00e0 necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019\/881;<\/span><\/span><\/span> rischioIl rischio<\/span> Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entit\u00e0 di tale perdita o perturbazione e della probabilit\u00e0 che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span>-Le misure di gestione adottate da tali enti per conformarsi all'articolo 21, ne controllano l'attuazione e possono essere ritenute responsabili per le violazioni di tale articolo da parte degli enti.<\/p>\n\n\n\n L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda le norme sulla responsabilit\u00e0 applicabili alle istituzioni pubbliche, nonch\u00e9 la responsabilit\u00e0 dei funzionari pubblici e dei funzionari eletti o nominati.<\/p>\n\n\n\n