{"id":793,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=793"},"modified":"2024-08-09T09:02:40","modified_gmt":"2024-08-09T09:02:40","slug":"article-16","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-16\/","title":{"rendered":"Articolo 16, Rete dell'Organizzazione europea di collegamento in caso di crisi informatica (EU-CyCLONe)"},"content":{"rendered":"
1. EU-CyCLONe \u00e8 stato istituito per sostenere la gestione coordinata di progetti su larga scala. sicurezza informaticaSicurezza informatica<\/span> per \"cibersicurezza\" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019\/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a>\r\rper \"sicurezza informatica\" si intendono le attivit\u00e0 necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019\/881;<\/span><\/span><\/span> incidenti e crisi a livello operativo e garantire lo scambio regolare di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione.<\/p>\n\n\n\n