{"id":787,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=787"},"modified":"2024-08-09T09:02:59","modified_gmt":"2024-08-09T09:02:59","slug":"article-15","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-15\/","title":{"rendered":"Articolo 15, rete dei CSIRT"},"content":{"rendered":"
1. Al fine di contribuire allo sviluppo della fiducia e della sicurezza e di promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace tra gli Stati membri, viene istituita una rete di CSIRT nazionali.<\/p>\n\n\n\n
2. La rete dei CSIRT \u00e8 composta da rappresentanti dei CSIRT designati o istituiti ai sensi dell'articolo 10 e della squadra di pronto intervento informatico per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione (CERT-UE). La Commissione partecipa alla rete dei CSIRT in qualit\u00e0 di osservatore. L'ENISA assicura il segretariato e fornisce assistenza attiva per la cooperazione tra i CSIRT.<\/p>\n\n\n\n
3. La rete dei CSIRT ha i seguenti compiti:<\/p>\n\n\n\n
(a) scambiare informazioni sulle capacit\u00e0 dei CSIRT;<\/p>\n\n\n\n
(b) facilitare la condivisione, il trasferimento e lo scambio di tecnologia e di misure, politiche, strumenti, processi, migliori pratiche e quadri pertinenti tra i CSIRT;<\/p>\n\n\n\n
(c) scambiare informazioni pertinenti su incidenti, quasi incidenti, minacce informatiche, rischi e vulnerabilit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n
(d) scambiare informazioni in merito a sicurezza informaticaSicurezza informatica<\/span> per \"cibersicurezza\" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019\/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a>\r\rper \"sicurezza informatica\" si intendono le attivit\u00e0 necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019\/881;<\/span><\/span><\/span> pubblicazioni e raccomandazioni;<\/p>\n\n\n\n (e) garantire l'interoperabilit\u00e0 per quanto riguarda le specifiche e i protocolli di condivisione delle informazioni;<\/p>\n\n\n\n (f) su richiesta di un membro della rete di CSIRT potenzialmente interessato da una incidenteIncidente<\/span> Si intende un evento che compromette la disponibilit\u00e0, l'autenticit\u00e0, l'integrit\u00e0 o la riservatezza dei dati memorizzati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti o accessibili tramite i sistemi di rete e di informazione -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span>per scambiare e discutere le informazioni relative all'incidente e alle minacce informatiche, ai rischi e alle vulnerabilit\u00e0 associate;<\/p>\n\n\n\n (g) su richiesta di un membro della rete di CSIRT, per discutere e, ove possibile, attuare una risposta coordinata a un incidente individuato nella giurisdizione di quello Stato membro;<\/p>\n\n\n\n (h) fornire agli Stati membri assistenza nell'affrontare gli incidenti transfrontalieri ai sensi della presente direttiva;<\/p>\n\n\n\n (i) cooperare, scambiare le migliori pratiche e fornire assistenza ai CSIRT designati come coordinatori ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, per quanto riguarda la gestione della divulgazione coordinata di vulnerabilit\u00e0 che potrebbero avere un impatto significativo su entit\u00e0 in pi\u00f9 di uno Stato membro;<\/p>\n\n\n\n (j) discutere e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a:<\/p>\n\n\n\n (i) categorie di minacce e incidenti informatici;<\/p>\n\n\n\n (ii) avvisi tempestivi;<\/p>\n\n\n\n (iii) assistenza reciproca;<\/p>\n\n\n\n (iv) i principi e gli accordi per il coordinamento in risposta ai rischi e agli incidenti transfrontalieri;<\/p>\n\n\n\n