{"id":749,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=749"},"modified":"2024-08-09T08:36:52","modified_gmt":"2024-08-09T08:36:52","slug":"article-14","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-14\/","title":{"rendered":"Articolo 14, Gruppo di cooperazione"},"content":{"rendered":"
1. Al fine di sostenere e facilitare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonch\u00e9 di rafforzare la fiducia, \u00e8 istituito un Gruppo di cooperazione.<\/p>\n\n\n\n
2. Il gruppo di cooperazione svolge i propri compiti sulla base dei programmi di lavoro biennali di cui al paragrafo 7.<\/p>\n\n\n\n
3. Il gruppo di cooperazione \u00e8 composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell'ENISA. Il Servizio europeo per l'azione esterna partecipa alle attivit\u00e0 del gruppo di cooperazione in qualit\u00e0 di osservatore. Le autorit\u00e0 di vigilanza europee (ESA) e le autorit\u00e0 competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022\/2554 possono partecipare alle attivit\u00e0 del gruppo di cooperazione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.<\/p>\n\n\n\n
Se del caso, il gruppo di cooperazione pu\u00f2 invitare il Parlamento europeo e i rappresentanti delle parti interessate a partecipare ai suoi lavori.<\/p>\n\n\n\n
La Commissione provvede alla segreteria.<\/p>\n\n\n\n
4. Il gruppo di cooperazione ha i seguenti compiti:<\/p>\n\n\n\n
(a) fornire orientamenti alle autorit\u00e0 competenti in relazione al recepimento e all'attuazione della presente direttiva;<\/p>\n\n\n\n
(b) fornire indicazioni alle autorit\u00e0 competenti in merito allo sviluppo e all'attuazione di politiche coordinate vulnerabilit\u00e0Vulnerabilit\u00e0<\/span> Si intende una debolezza, una suscettibilit\u00e0 o un difetto dei prodotti o dei servizi ICT che pu\u00f2 essere sfruttato da una minaccia informatica -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> divulgazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);<\/p>\n\n\n\n (c) scambiare le migliori pratiche e informazioni in relazione all'attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda le minacce informatiche, gli incidenti, le vulnerabilit\u00e0, i quasi incidenti, le iniziative di sensibilizzazione, la formazione, le esercitazioni e le competenze, il rafforzamento delle capacit\u00e0, le norme e le specifiche tecniche, nonch\u00e9 l'individuazione di entit\u00e0 essenziali e importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);<\/p>\n\n\n\n (d) scambiare pareri e cooperare con la Commissione su questioni emergenti. sicurezza informaticaSicurezza informatica<\/span> per \"cibersicurezza\" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019\/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a>\r\rper \"sicurezza informatica\" si intendono le attivit\u00e0 necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019\/881;<\/span><\/span><\/span> iniziative politiche e la coerenza generale dei requisiti di cybersecurity specifici del settore;<\/p>\n\n\n\n (e) scambiare pareri e cooperare con la Commissione sui progetti di atti delegati o di esecuzione adottati ai sensi della presente direttiva;<\/p>\n\n\n\n (f) scambiare le migliori pratiche e informazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione;<\/p>\n\n\n\n (g) scambiare opinioni sull'attuazione di atti giuridici dell'Unione specifici del settore che contengono disposizioni sulla cibersicurezza;<\/p>\n\n\n\n (h) se del caso, discutere le relazioni sulla revisione paritaria di cui all'articolo 19, paragrafo 9, e redigere conclusioni e raccomandazioni;<\/p>\n\n\n\n