{"id":728,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=728"},"modified":"2024-08-09T07:41:36","modified_gmt":"2024-08-09T07:41:36","slug":"article-9","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-9\/","title":{"rendered":"Articolo 9, Quadri nazionali di gestione delle crisi informatiche"},"content":{"rendered":"
1. Ciascuno Stato membro designa o istituisce una o pi\u00f9 autorit\u00e0 competenti per la gestione dei rifiuti su larga scala. sicurezza informaticaSicurezza informatica<\/span> per \"cibersicurezza\" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019\/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a>\r\rper \"sicurezza informatica\" si intendono le attivit\u00e0 necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019\/881;<\/span><\/span><\/span> incidenti e crisi (autorit\u00e0 di gestione delle crisi informatiche). Gli Stati membri garantiscono che tali autorit\u00e0 dispongano di risorse adeguate per svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti loro assegnati. Gli Stati membri garantiscono la coerenza con i quadri esistenti per la gestione generale delle crisi nazionali.<\/p>\n\n\n\n 2. Se uno Stato membro designa o istituisce pi\u00f9 di un'autorit\u00e0 di gestione delle crisi informatiche ai sensi del paragrafo 1, indica chiaramente quale di tali autorit\u00e0 funger\u00e0 da coordinatore per la gestione di incidenti e crisi di cibersicurezza su larga scala.<\/p>\n\n\n\n 3. Ogni Stato membro individua le capacit\u00e0, i mezzi e le procedure che possono essere impiegati in caso di crisi ai fini della presente direttiva.<\/p>\n\n\n\n