{"id":705,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=705"},"modified":"2024-08-09T07:40:58","modified_gmt":"2024-08-09T07:40:58","slug":"article-4","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-4\/","title":{"rendered":"Articolo 4, Atti giuridici dell'Unione specifici per settore"},"content":{"rendered":"
1. Quando gli atti giuridici dell'Unione specifici per il settore richiedono che le entit\u00e0 essenziali o importanti adottino sicurezza informaticaSicurezza informatica<\/span> per \"cibersicurezza\" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019\/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a>\r\rper \"sicurezza informatica\" si intendono le attivit\u00e0 necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019\/881;<\/span><\/span><\/span> rischioIl rischio<\/span> Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entit\u00e0 di tale perdita o perturbazione e della probabilit\u00e0 che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span>-misure di gestione o di notifica di incidenti significativi e se tali requisiti hanno un effetto almeno equivalente agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, le pertinenti disposizioni della presente direttiva, comprese quelle relative alla vigilanza e all'applicazione di cui al capo VII, non si applicano a tali enti. Se gli atti giuridici settoriali dell'Unione non coprono tutti gli enti di un settore specifico che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, le pertinenti disposizioni della presente direttiva continuano ad applicarsi agli enti non coperti da tali atti giuridici settoriali dell'Unione.<\/p>\n\n\n\n 2. I requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono considerati di effetto equivalente agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva quando:<\/p>\n\n\n\n (a) le misure di gestione del rischio di cibersicurezza abbiano un effetto almeno equivalente a quelle previste dall'articolo 21, paragrafi 1 e 2; oppure<\/p>\n\n\n\n