{"id":704,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=704"},"modified":"2024-08-09T07:40:52","modified_gmt":"2024-08-09T07:40:52","slug":"article-3","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-3\/","title":{"rendered":"Articolo 3, Entit\u00e0 essenziali e importanti"},"content":{"rendered":"
1. Ai fini della presente direttiva, i seguenti soggetti sono considerati come entit\u00e0 essenziali:<\/strong><\/p>\n\n\n\n (a) entit\u00e0 di un tipo di cui all'allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003\/361\/CE;<\/p>\n\n\n\n (b) servizio fiduciario qualificatoServizio fiduciario qualificato<\/span> Si intende un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento - Definizione ai sensi dell'articolo 3, punto (17), del regolamento (UE) n. 910\/2014<\/span><\/span><\/span> fornitori e registri di nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi DNS, indipendentemente dalle loro dimensioni;<\/p>\n\n\n\n (c) fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si qualificano come medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003\/361\/CE;<\/p>\n\n\n\n (d) enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), punto i);<\/p>\n\n\n\n (e) qualsiasi altro ente del tipo di cui all'allegato I o II che sia identificato da uno Stato membro come ente essenziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);<\/p>\n\n\n\n (f) entit\u00e0 identificate come entit\u00e0 critiche ai sensi della direttiva (UE) 2022\/2557, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della presente direttiva;<\/p>\n\n\n\n (g) se lo Stato membro lo prevede, gli enti che tale Stato membro ha identificato prima del 16 gennaio 2023 come operatori di servizi essenziali in conformit\u00e0 alla direttiva (UE) 2016\/1148 o al diritto nazionale.<\/p>\n\n\n\n 2. Ai fini della presente direttiva, gli enti di un tipo di cui all'allegato I o II che non si qualificano come enti essenziali ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sono considerati come entit\u00e0 importanti.<\/strong> Sono comprese le entit\u00e0 identificate dagli Stati membri come entit\u00e0 importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e).<\/p>\n\n\n\n 3. Entro il 17 aprile 2025, gli Stati membri stabiliscono un elenco di entit\u00e0 essenziali e importanti e di entit\u00e0 che forniscono servizi di registrazione di nomi di dominio. Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano tale elenco su base regolare e successivamente almeno ogni due anni.<\/p>\n\n\n\n 4. Ai fini della compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 3, gli Stati membri impongono agli enti di cui a tale paragrafo di presentare alle autorit\u00e0 competenti almeno le seguenti informazioni:<\/p>\n\n\n\n (a) il nome del entit\u00e0Entit\u00e0<\/span> Persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale dalla legislazione nazionale del suo luogo di stabilimento, che pu\u00f2, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span>;<\/p>\n\n\n\n (b) l'indirizzo e i dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail, gli intervalli IP e i numeri di telefono;<\/p>\n\n\n\n (c) se del caso, il settore e il sottosettore pertinenti di cui all'allegato I o II; e<\/p>\n\n\n\n (d) se del caso, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.<\/p>\n\n\n\n Gli enti di cui al paragrafo 3 comunicano senza indugio, e in ogni caso entro due settimane dalla data della modifica, qualsiasi cambiamento dei dati presentati ai sensi del primo comma del presente paragrafo.<\/p>\n\n\n\n