{"id":623,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=623"},"modified":"2024-08-09T07:40:44","modified_gmt":"2024-08-09T07:40:44","slug":"article-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-2\/","title":{"rendered":"Articolo 2, Ambito di applicazione"},"content":{"rendered":"
1. La presente direttiva si applica agli enti pubblici o privati di cui agli allegati I o II che si qualificano come medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003\/361\/CE, o che superano i massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e che forniscono i loro servizi o svolgono le loro attivit\u00e0 all'interno dell'Unione.<\/p>\n\n\n\n
L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato di tale raccomandazione non si applica ai fini della presente direttiva.<\/p>\n\n\n\n
2. Indipendentemente dalle loro dimensioni, la presente direttiva si applica anche agli enti di cui all'allegato I o II, qualora:<\/p>\n\n\n\n
(a) i servizi sono forniti da:<\/p>\n\n\n\n
(i) fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;<\/p>\n\n\n\n
(ii) servizio fiduciarioServizio fiduciario<\/span> Si intende un servizio elettronico normalmente fornito a titolo oneroso che consiste: (a) nella creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o marche temporali elettroniche, servizi elettronici di consegna raccomandata e certificati relativi a tali servizi, o (b) nella creazione, verifica e convalida di certificati per l'autenticazione di siti web; o (c) nella conservazione di firme elettroniche, sigilli o certificati relativi a tali servizi - Definizione ai sensi dell'articolo 3, punto (16), del regolamento (UE) n. 910\/2014<\/span><\/span><\/span> fornitori;<\/p>\n\n\n\n (iii) i registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di sistema di nomi di dominio;<\/p>\n\n\n\n (b) il entit\u00e0Entit\u00e0<\/span> Persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale dalla legislazione nazionale del suo luogo di stabilimento, che pu\u00f2, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> \u00e8 l'unico fornitore in uno Stato membro di un servizio essenziale per il mantenimento di attivit\u00e0 sociali o economiche critiche;<\/p>\n\n\n\n (c) l'interruzione del servizio fornito dall'ente potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, sulla pubblica sicurezza o sulla salute pubblica;<\/p>\n\n\n\n (d) l'interruzione del servizio fornito dall'entit\u00e0 potrebbe indurre una significativa crisi sistemica. rischioIl rischio<\/span> Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entit\u00e0 di tale perdita o perturbazione e della probabilit\u00e0 che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span>in particolare per i settori in cui tali perturbazioni potrebbero avere un impatto transfrontaliero;<\/p>\n\n\n\n (e) l'entit\u00e0 \u00e8 critica a causa della sua specifica importanza a livello nazionale o regionale per il particolare settore o tipo di servizio, o per altri settori interdipendenti nello Stato membro;<\/p>\n\n\n\n