{"id":621,"date":"2024-01-29T16:47:57","date_gmt":"2024-01-29T16:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=621"},"modified":"2024-08-09T07:40:31","modified_gmt":"2024-08-09T07:40:31","slug":"article-1","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/direttiva-2022-2555-nis2\/articolo-1\/","title":{"rendered":"Articolo 1, Oggetto"},"content":{"rendered":"
1. La presente direttiva stabilisce misure volte a raggiungere un livello comune elevato di sicurezza informaticaSicurezza informatica<\/span> per \"cibersicurezza\" si intende la cibersicurezza quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019\/881; - Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a>\r\rper \"sicurezza informatica\" si intendono le attivit\u00e0 necessarie per proteggere i sistemi di rete e di informazione, gli utenti di tali sistemi e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; - definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) 2019\/881;<\/span><\/span><\/span> in tutta l'Unione, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.<\/p>\n\n\n\n 2. A tal fine, la presente direttiva stabilisce che:<\/p>\n\n\n\n (a) gli obblighi che impongono agli Stati membri di adottare strategie nazionali di cibersicurezza e di designare o istituire autorit\u00e0 competenti, autorit\u00e0 di gestione delle crisi informatiche, punti di contatto unici per la cibersicurezza (punti di contatto unici) e la sicurezza informatica incidenteIncidente<\/span> Si intende un evento che compromette la disponibilit\u00e0, l'autenticit\u00e0, l'integrit\u00e0 o la riservatezza dei dati memorizzati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti o accessibili tramite i sistemi di rete e di informazione -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> (CSIRT);<\/p>\n\n\n\n