A Direttiva europea<\/strong> e un Regolamento<\/strong> sono entrambi atti legislativi dell'Unione europea, ma funzionano in modo diverso. A Regolamento<\/strong> \u00e8 direttamente applicabile ed esecutiva in tutti gli Stati membri dell'UE non appena entra in vigore, senza richiedere ulteriori azioni da parte dei governi nazionali. Ha una forza giuridica vincolante in tutta l'UE, garantendo l'uniformit\u00e0 delle leggi tra gli Stati membri. D'altra parte, una Direttiva<\/strong> stabilisce un obiettivo che tutti i Paesi dell'UE devono raggiungere, ma spetta ai singoli Paesi decidere come recepirlo (attuarlo) nelle loro leggi nazionali. Le direttive non sono direttamente applicabili e richiedono l'approvazione di una legislazione nazionale in ogni Stato membro per entrare in vigore.<\/p>\n\n\n\n
Nel recepire una direttiva, i Paesi seguono in genere fasi comuni per garantire la conformit\u00e0 con gli obiettivi dell'UE e l'allineamento con gli ordinamenti giuridici nazionali. In primo luogo, il governo nazionale elabora una legislazione o emendamenti alle leggi esistenti che si allineano ai requisiti della direttiva. Questo processo comporta spesso consultazioni con le parti interessate, comprese le industrie, gli enti pubblici e il pubblico in generale, per considerare le implicazioni della direttiva. Una volta preparata la bozza, questa viene sottoposta alla procedura di standardStandard<\/span> Per \"norma\" si intende una specifica tecnica, adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non \u00e8 obbligatoria e che \u00e8 una delle seguenti:\r(a) \"norma internazionale\": una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione; (b) \"norma europea\": una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione; (c) \"norma armonizzata\": una norma europea adottata sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione per l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione; (d) \"norma nazionale\": una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione - Definizione ai sensi dell'articolo 2, punto (1), del regolamento (UE) n. 1025\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.<\/span><\/span><\/span> procedura legislativa nel Paese, che pu\u00f2 includere letture, dibattiti e votazioni nel Parlamento nazionale. Dopo l'approvazione, la legge nuova o modificata viene ufficialmente promulgata ed entra in vigore, soddisfacendo cos\u00ec i requisiti della direttiva UE. La Commissione europea monitora il processo di recepimento per garantire che tutti gli Stati membri attuino le direttive entro i termini stabiliti e in conformit\u00e0 con il diritto dell'UE.<\/p>\n\n\n\n