{"id":1110,"date":"2024-08-10T18:08:32","date_gmt":"2024-08-10T18:08:32","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=1110"},"modified":"2024-08-12T01:48:18","modified_gmt":"2024-08-12T01:48:18","slug":"regolamento-2023-2450","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/regulation-2023-2450\/","title":{"rendered":"REGOLAMENTO (UE) 2023\/2450"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-text-align-center\"><strong>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023\/2450 DELLA COMMISSIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>del 25 luglio 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>che integra la direttiva (UE) 2022\/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>(Testo rilevante ai fini del SEE)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>LA COMMISSIONE EUROPEA,<\/p>\n\n\n\n<p>Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,<\/p>\n\n\n\n<p>vista la direttiva (UE) 2022\/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza delle entit\u00e0 critiche e che abroga la direttiva 2008\/114\/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,<\/p>\n\n\n\n<p id=\"preable\">Considerando che:<\/p>\n\n\n\n<p>(1) La direttiva (UE) 2022\/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni sociali o attivit\u00e0 economiche vitali siano forniti senza ostacoli nel mercato interno e che sia rafforzata la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.<\/p>\n\n\n\n<p>(2) A tal fine, e ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022\/2557, la Commissione ha il potere di adottare un atto delegato che stabilisce un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato di tale direttiva. L'elenco deve essere utilizzato dalle autorit\u00e0 competenti al fine di effettuare una valutazione dei servizi essenziali. <span tabindex='0' class='glossary-item-container'>rischio<span class='glossary-item-hidden-content'><span class='glossary-item-header'>Il rischio<\/span> <span class='glossary-item-description'>Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entit\u00e0 di tale perdita o perturbazione e della probabilit\u00e0 che l'incidente si verifichi -. <a href=\"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/directive\/articolo-6\/\">Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> e successivamente la valutazione del rischio deve essere utilizzata per identificare le entit\u00e0 critiche.<\/p>\n\n\n\n<p>(3) L'elenco dei servizi essenziali deve essere redatto in modo generico, al fine di tenere conto delle specificit\u00e0 degli Stati membri, come le dimensioni, la densit\u00e0 di popolazione o la posizione geografica. Tuttavia, esso dovrebbe coprire solo i servizi essenziali delle categorie di enti indicati nell'allegato della Direttiva (UE) 2022\/2557. A tal fine, solo i servizi forniti dagli enti che rientrano in tali categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali, come definiti all'articolo 2, punto (5), della Direttiva (UE) 2022\/2557.<\/p>\n\n\n\n<p>(4) Pi\u00f9 in generale, l'elenco dei servizi essenziali deve essere utilizzato alla luce di tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva (UE) 2022\/2557. Ci\u00f2 include la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento delle funzioni vitali della societ\u00e0, delle attivit\u00e0 economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, cos\u00ec come la definizione di un servizio di assistenza tecnica. <span tabindex='0' class='glossary-item-container'>ente della pubblica amministrazione<span class='glossary-item-hidden-content'><span class='glossary-item-header'>Ente della Pubblica Amministrazione<\/span> <span class='glossary-item-description'>Si intende un ente riconosciuto come tale in uno Stato membro in conformit\u00e0 al diritto nazionale, ad esclusione del sistema giudiziario, dei parlamenti o delle banche centrali, che soddisfa i seguenti criteri:\r(a) \u00e8 istituito per soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale; (b) ha personalit\u00e0 giuridica o \u00e8 autorizzato dalla legge ad agire per conto di un altro ente con personalit\u00e0 giuridica;\r(c) \u00e8 finanziata in larga misura dallo Stato, dalle autorit\u00e0 regionali o da altri organismi di diritto pubblico, \u00e8 soggetta al controllo della gestione da parte di tali autorit\u00e0 o organismi, o ha un consiglio di amministrazione, di gestione o di vigilanza i cui membri sono nominati per pi\u00f9 della met\u00e0 dallo Stato, dalle autorit\u00e0 regionali o da altri organismi di diritto pubblico; (d) ha il potere di indirizzare a persone fisiche o giuridiche decisioni amministrative o regolamentari che incidono sui loro diritti nella circolazione transfrontaliera di persone, beni, servizi o capitali.\r- <a href=\"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/directive\/articolo-6\/\">Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> e le disposizioni relative all'ambito di applicazione di tale direttiva. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2022\/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attivit\u00e0 nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'applicazione della legge, comprese le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati.<\/p>\n\n\n\n<p>(5) Di conseguenza, le attivit\u00e0 economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato, devono essere considerate servizi essenziali, ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022\/2557, solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva.<\/p>\n\n\n\n<p>HA ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\" id=\"Article-1\">Articolo 1<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Oggetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022\/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali, come definiti all'articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all'allegato della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\" id=\"Article-2\">Articolo 2<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Elenco non esaustivo di servizi essenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il <mark style=\"background-color:#ffff00\" class=\"has-inline-color\">elenco non esaustivo di servizi essenziali<\/mark> di cui all'articolo 1 \u00e8 la seguente:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li> settore energetico:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(a) sottosettore dell'elettricit\u00e0:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) fornitura di energia elettrica (imprese elettriche);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di distribuzione di energia elettrica (gestori di sistemi di distribuzione);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) gestione, manutenzione e sviluppo di un sistema di trasmissione di energia elettrica (gestori del sistema di trasmissione);<\/li>\n\n\n\n<li>(iv) generazione di energia elettrica (produttori);<\/li>\n\n\n\n<li>(v) servizio di operatore del mercato dell'energia elettrica nominato (operatori del mercato dell'energia elettrica nominati);<\/li>\n\n\n\n<li>(vi) risposta alla domanda (operatori del mercato elettrico);<\/li>\n\n\n\n<li>(vii) aggregazione di energia elettrica (operatori del mercato dell'energia elettrica);<\/li>\n\n\n\n<li>(viii) stoccaggio di energia (operatori del mercato dell'elettricit\u00e0);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>(b) sottosettore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: fornitura di teleriscaldamento o teleraffreddamento (operatori di teleriscaldamento o teleraffreddamento);<\/li>\n\n\n\n<li>(c) sottosettore petrolifero:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) trasporto di petrolio (gestori di oleodotti);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) produzione di petrolio (operatori della produzione di petrolio);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) raffinazione e trattamento del petrolio (operatori di impianti di raffinazione e trattamento del petrolio);<\/li>\n\n\n\n<li>(iv) stoccaggio di petrolio (operatori di stoccaggio di petrolio);<\/li>\n\n\n\n<li>(v) gestione delle scorte petrolifere, comprese le scorte di emergenza e le scorte petrolifere specifiche (organismi centrali di stoccaggio);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>(d) sottosettore del gas:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) fornitura di gas (impresa di fornitura);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) distribuzione del gas (gestori del sistema di distribuzione);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) trasporto di gas (gestori dei sistemi di trasporto);<\/li>\n\n\n\n<li>(iv) stoccaggio di gas (gestori di sistemi di stoccaggio);<\/li>\n\n\n\n<li>(v) gestione di un sistema di gas naturale liquefatto (GNL) (operatori del sistema GNL);<\/li>\n\n\n\n<li>(vi) produzione di gas naturale (imprese di gas naturale);<\/li>\n\n\n\n<li>(vii) acquisto di gas naturale (imprese di gas naturale);<\/li>\n\n\n\n<li>(viii) raffinazione e trattamento del gas naturale (operatori di impianti di raffinazione e trattamento del gas naturale);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>(e) sottosettore idrogeno:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) produzione di idrogeno (operatori della produzione di idrogeno);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) stoccaggio dell'idrogeno (operatori di stoccaggio dell'idrogeno);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) trasmissione di idrogeno (operatori di trasmissione di idrogeno);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>settore dei trasporti:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(a) sottosettore aria:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) servizi di trasporto aereo utilizzati a fini commerciali (passeggeri e merci) (vettori aerei);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli aeroporti e delle infrastrutture della rete aeroportuale (gestori aeroportuali);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) servizi di controllo del traffico aereo (operatori di controllo della gestione del traffico);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>(b) sottosettore ferroviario:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) servizi di trasporto ferroviario (passeggeri e merci) (imprese ferroviarie);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) il funzionamento, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni passeggeri, i terminal merci, gli scali ferroviari e i centri di controllo del traffico (gestori dell'infrastruttura);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti di servizio ferroviario (operatori di impianti di servizio);<\/li>\n\n\n\n<li>(iv) esercizio, gestione e manutenzione della gestione del traffico ferroviario, del controllo-comando e del segnalamento, nonch\u00e9 degli impianti e dei sistemi di telecomunicazione utilizzati per il controllo-comando e il segnalamento (gestori dell'infrastruttura);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>(c) sottosettore acqua:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) servizi di trasporto fluviale, marittimo e costiero (passeggeri e merci) (societ\u00e0 di trasporto fluviale, marittimo e costiero di passeggeri e merci);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) l'esercizio, la gestione e la manutenzione dei porti e degli impianti portuali, nonch\u00e9 la gestione di opere e attrezzature all'interno dei porti, compresi il bunkeraggio, la movimentazione del carico, l'ormeggio, i servizi per i passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, il pilotaggio e il rimorchio (enti di gestione dei porti e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno dei porti);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) servizi di traffico navale (operatori di servizi di traffico navale);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>(d) sottosettore stradale:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) controllo della gestione del traffico, compresi gli aspetti relativi ai servizi di pianificazione, controllo e gestione della rete stradale, ad esclusione della gestione del traffico o del funzionamento dei sistemi di trasporto intelligenti, qualora non costituiscano una parte essenziale dell'attivit\u00e0 generale degli enti pubblici (autorit\u00e0 stradali);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) Servizi di sistemi di trasporto intelligenti (operatori di sistemi di trasporto intelligenti);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>(e) sottosettore dei trasporti pubblici: servizi di trasporto pubblico di passeggeri su rotaia e altri modi basati su binari e su strada (operatori di servizio pubblico);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>settore bancario:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) raccolta di depositi (istituti di credito);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) prestiti (istituti di credito);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>settore delle infrastrutture dei mercati finanziari:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) gestione di una sede di negoziazione (gestori di sedi di negoziazione);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) la gestione dei sistemi di compensazione (controparti centrali);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>settore sanitario:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) fornitura di servizi sanitari (fornitori di servizi sanitari);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) analisi effettuate da un laboratorio di riferimento dell'Unione Europea (laboratori di riferimento UE);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) ricerca e sviluppo di medicinali (soggetti che svolgono attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo di medicinali);<\/li>\n\n\n\n<li>(iv) fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base (entit\u00e0 che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici);<\/li>\n\n\n\n<li>(v) produzione di dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di salute pubblica (soggetti che producono dispositivi medici);<\/li>\n\n\n\n<li>(vi) distribuzione di medicinali (soggetti titolari di un'autorizzazione alla distribuzione);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>settore dell'acqua potabile: fornitura di acqua potabile e distribuzione di acqua potabile, esclusa la distribuzione di acqua destinata al consumo umano quando tale servizio \u00e8 una parte non essenziale dell'attivit\u00e0 generale dei distributori che distribuiscono altre merci e beni (fornitori e distributori di acqua destinata al consumo umano);<\/li>\n\n\n\n<li>settore delle acque reflue: raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue, esclusi la raccolta, lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche o delle acque reflue industriali, quando non costituiscono una parte essenziale delle attivit\u00e0 generali delle imprese (imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano le acque reflue urbane, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali);<\/li>\n\n\n\n<li>settore delle infrastrutture digitali:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) la fornitura e il funzionamento di <span tabindex='0' class='glossary-item-container'>punto di scambio internet<span class='glossary-item-hidden-content'><span class='glossary-item-header'>Punto di scambio Internet<\/span> <span class='glossary-item-description'>Un impianto di rete che consente l'interconnessione di pi\u00f9 di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente allo scopo di facilitare lo scambio di traffico Internet, che fornisce l'interconnessione solo ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico Internet che passa tra una coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo, n\u00e9 altera o interferisce in altro modo con tale traffico. <a href=\"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/directive\/articolo-6\/\">Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> (fornitori di Internet Exchange Point);<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) fornitura di servizi del sistema dei nomi di dominio (DNS), esclusi i servizi relativi ai server dei nomi radice (fornitori di servizi DNS);<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) la gestione e l'amministrazione dei registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) (registri dei nomi TLD);<\/li>\n\n\n\n<li>(iv) fornitura di servizi di cloud computing (fornitori di servizi di cloud computing);<\/li>\n\n\n\n<li>(v) fornitura di <span tabindex='0' class='glossary-item-container'>servizio di centro dati<span class='glossary-item-hidden-content'><span class='glossary-item-header'>Servizio di centro dati<\/span> <span class='glossary-item-description'><b><\/b>Si intende un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate all'alloggiamento centralizzato, all'interconnessione e al funzionamento di apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di archiviazione, elaborazione e trasporto di dati, insieme a tutte le strutture e infrastrutture per la distribuzione di energia e il controllo ambientale -. <a href=\"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/directive\/articolo-6\/\">Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> (fornitori di servizi di data center);<\/li>\n\n\n\n<li>(vi) fornitura di reti di distribuzione di contenuti (fornitori di reti di distribuzione di contenuti);<\/li>\n\n\n\n<li>(vii) prestazione di servizi fiduciari (<span tabindex='0' class='glossary-item-container'>servizio fiduciario<span class='glossary-item-hidden-content'><span class='glossary-item-header'>Servizio fiduciario<\/span> <span class='glossary-item-description'>Si intende un servizio elettronico normalmente fornito a titolo oneroso che consiste: (a) nella creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o marche temporali elettroniche, servizi elettronici di consegna raccomandata e certificati relativi a tali servizi, o (b) nella creazione, verifica e convalida di certificati per l'autenticazione di siti web; o (c) nella conservazione di firme elettroniche, sigilli o certificati relativi a tali servizi - Definizione ai sensi dell'articolo 3, punto (16), del regolamento (UE) n. 910\/2014<\/span><\/span><\/span> fornitori);<\/li>\n\n\n\n<li>(viii) fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (fornitori di servizi di comunicazione elettronica);<\/li>\n\n\n\n<li>(ix) fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica (fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>(9) settore della pubblica amministrazione: servizi forniti da enti della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2, punto (10), della direttiva (UE) 2022\/2557, delle amministrazioni centrali come definite dagli Stati membri in conformit\u00e0 al diritto nazionale (enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali);<\/li>\n\n\n\n<li>settore spaziale: esercizio di infrastrutture terrestri di propriet\u00e0, gestite e operate dagli Stati membri o da privati che supportano la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica (operatori di infrastrutture terrestri);<\/li>\n\n\n\n<li>produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (imprese alimentari che si occupano esclusivamente di logistica e distribuzione all'ingrosso e di produzione e trasformazione industriale su larga scala):\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>(i) produzione e trasformazione alimentare industriale su larga scala;<\/li>\n\n\n\n<li>(ii) servizi della catena di approvvigionamento alimentare, compresi lo stoccaggio e la logistica;<\/li>\n\n\n\n<li>(iii) distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\" id=\"Article-3\">Articolo 3<\/p>\n\n\n\n<p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Il presente regolamento \u00e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<p>Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Per la Commissione<br>Il Presidente<br>Ursula VON DER LEYEN<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023\/2450 of 25 July 2023 supplementing Directive (EU) 2022\/2557 of the European Parliament and of the Council by establishing a list of essential services (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Directive (EU) 2022\/2557 of the 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