{"id":1110,"date":"2024-08-10T18:08:32","date_gmt":"2024-08-10T18:08:32","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=1110"},"modified":"2024-08-12T01:48:18","modified_gmt":"2024-08-12T01:48:18","slug":"regulation-2023-2450","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/regolamento-2023-2450\/","title":{"rendered":"REGOLAMENTO (UE) 2023\/2450"},"content":{"rendered":"

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023\/2450 DELLA COMMISSIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n

del 25 luglio 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n

che integra la direttiva (UE) 2022\/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n

(Testo rilevante ai fini del SEE)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

LA COMMISSIONE EUROPEA,<\/p>\n\n\n\n

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,<\/p>\n\n\n\n

vista la direttiva (UE) 2022\/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza delle entit\u00e0 critiche e che abroga la direttiva 2008\/114\/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,<\/p>\n\n\n\n

Considerando che:<\/p>\n\n\n\n

(1) La direttiva (UE) 2022\/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni sociali o attivit\u00e0 economiche vitali siano forniti senza ostacoli nel mercato interno e che sia rafforzata la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.<\/p>\n\n\n\n

(2) A tal fine, e ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022\/2557, la Commissione ha il potere di adottare un atto delegato che stabilisce un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato di tale direttiva. L'elenco deve essere utilizzato dalle autorit\u00e0 competenti al fine di effettuare una valutazione dei servizi essenziali. rischioIl rischio<\/span> Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entit\u00e0 di tale perdita o perturbazione e della probabilit\u00e0 che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> e successivamente la valutazione del rischio deve essere utilizzata per identificare le entit\u00e0 critiche.<\/p>\n\n\n\n

(3) L'elenco dei servizi essenziali deve essere redatto in modo generico, al fine di tenere conto delle specificit\u00e0 degli Stati membri, come le dimensioni, la densit\u00e0 di popolazione o la posizione geografica. Tuttavia, esso dovrebbe coprire solo i servizi essenziali delle categorie di enti indicati nell'allegato della Direttiva (UE) 2022\/2557. A tal fine, solo i servizi forniti dagli enti che rientrano in tali categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali, come definiti all'articolo 2, punto (5), della Direttiva (UE) 2022\/2557.<\/p>\n\n\n\n

(4) Pi\u00f9 in generale, l'elenco dei servizi essenziali deve essere utilizzato alla luce di tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva (UE) 2022\/2557. Ci\u00f2 include la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento delle funzioni vitali della societ\u00e0, delle attivit\u00e0 economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, cos\u00ec come la definizione di un servizio di assistenza tecnica. ente della pubblica amministrazioneEnte della Pubblica Amministrazione<\/span> Si intende un ente riconosciuto come tale in uno Stato membro in conformit\u00e0 al diritto nazionale, ad esclusione del sistema giudiziario, dei parlamenti o delle banche centrali, che soddisfa i seguenti criteri:\r(a) \u00e8 istituito per soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale; (b) ha personalit\u00e0 giuridica o \u00e8 autorizzato dalla legge ad agire per conto di un altro ente con personalit\u00e0 giuridica;\r(c) \u00e8 finanziata in larga misura dallo Stato, dalle autorit\u00e0 regionali o da altri organismi di diritto pubblico, \u00e8 soggetta al controllo della gestione da parte di tali autorit\u00e0 o organismi, o ha un consiglio di amministrazione, di gestione o di vigilanza i cui membri sono nominati per pi\u00f9 della met\u00e0 dallo Stato, dalle autorit\u00e0 regionali o da altri organismi di diritto pubblico; (d) ha il potere di indirizzare a persone fisiche o giuridiche decisioni amministrative o regolamentari che incidono sui loro diritti nella circolazione transfrontaliera di persone, beni, servizi o capitali.\r- Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> e le disposizioni relative all'ambito di applicazione di tale direttiva. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2022\/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attivit\u00e0 nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'applicazione della legge, comprese le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati.<\/p>\n\n\n\n

(5) Di conseguenza, le attivit\u00e0 economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato, devono essere considerate servizi essenziali, ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022\/2557, solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva.<\/p>\n\n\n\n

HA ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO:<\/p>\n\n\n\n

Articolo 1<\/p>\n\n\n\n

Oggetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022\/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali, come definiti all'articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all'allegato della stessa.<\/p>\n\n\n\n

Articolo 2<\/p>\n\n\n\n

Elenco non esaustivo di servizi essenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Il elenco non esaustivo di servizi essenziali<\/mark> di cui all'articolo 1 \u00e8 la seguente:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. settore energetico:\n