{"id":1110,"date":"2024-08-10T18:08:32","date_gmt":"2024-08-10T18:08:32","guid":{"rendered":"https:\/\/nis2resources.eu\/?page_id=1110"},"modified":"2024-08-12T01:48:18","modified_gmt":"2024-08-12T01:48:18","slug":"regolamento-2023-2450","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/regolamento-2023-2450\/","title":{"rendered":"REGOLAMENTO (UE) 2023\/2450"},"content":{"rendered":"
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023\/2450 DELLA COMMISSIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n del 25 luglio 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n che integra la direttiva (UE) 2022\/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n (Testo rilevante ai fini del SEE)<\/strong><\/p>\n\n\n\n LA COMMISSIONE EUROPEA,<\/p>\n\n\n\n Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,<\/p>\n\n\n\n vista la direttiva (UE) 2022\/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza delle entit\u00e0 critiche e che abroga la direttiva 2008\/114\/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,<\/p>\n\n\n\n Considerando che:<\/p>\n\n\n\n (1) La direttiva (UE) 2022\/2557 mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni sociali o attivit\u00e0 economiche vitali siano forniti senza ostacoli nel mercato interno e che sia rafforzata la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi.<\/p>\n\n\n\n (2) A tal fine, e ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022\/2557, la Commissione ha il potere di adottare un atto delegato che stabilisce un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori di cui all'allegato di tale direttiva. L'elenco deve essere utilizzato dalle autorit\u00e0 competenti al fine di effettuare una valutazione dei servizi essenziali. rischioIl rischio<\/span> Si intende il potenziale di perdita o di perturbazione causato da un incidente e deve essere espresso come una combinazione dell'entit\u00e0 di tale perdita o perturbazione e della probabilit\u00e0 che l'incidente si verifichi -. Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> e successivamente la valutazione del rischio deve essere utilizzata per identificare le entit\u00e0 critiche.<\/p>\n\n\n\n (3) L'elenco dei servizi essenziali deve essere redatto in modo generico, al fine di tenere conto delle specificit\u00e0 degli Stati membri, come le dimensioni, la densit\u00e0 di popolazione o la posizione geografica. Tuttavia, esso dovrebbe coprire solo i servizi essenziali delle categorie di enti indicati nell'allegato della Direttiva (UE) 2022\/2557. A tal fine, solo i servizi forniti dagli enti che rientrano in tali categorie dovrebbero essere considerati servizi essenziali, come definiti all'articolo 2, punto (5), della Direttiva (UE) 2022\/2557.<\/p>\n\n\n\n (4) Pi\u00f9 in generale, l'elenco dei servizi essenziali deve essere utilizzato alla luce di tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva (UE) 2022\/2557. Ci\u00f2 include la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento delle funzioni vitali della societ\u00e0, delle attivit\u00e0 economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, cos\u00ec come la definizione di un servizio di assistenza tecnica. ente della pubblica amministrazioneEnte della Pubblica Amministrazione<\/span> Si intende un ente riconosciuto come tale in uno Stato membro in conformit\u00e0 al diritto nazionale, ad esclusione del sistema giudiziario, dei parlamenti o delle banche centrali, che soddisfa i seguenti criteri:\r(a) \u00e8 istituito per soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale; (b) ha personalit\u00e0 giuridica o \u00e8 autorizzato dalla legge ad agire per conto di un altro ente con personalit\u00e0 giuridica;\r(c) \u00e8 finanziata in larga misura dallo Stato, dalle autorit\u00e0 regionali o da altri organismi di diritto pubblico, \u00e8 soggetta al controllo della gestione da parte di tali autorit\u00e0 o organismi, o ha un consiglio di amministrazione, di gestione o di vigilanza i cui membri sono nominati per pi\u00f9 della met\u00e0 dallo Stato, dalle autorit\u00e0 regionali o da altri organismi di diritto pubblico; (d) ha il potere di indirizzare a persone fisiche o giuridiche decisioni amministrative o regolamentari che incidono sui loro diritti nella circolazione transfrontaliera di persone, beni, servizi o capitali.\r- Definizione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022\/2555 (direttiva NIS2)<\/a><\/span><\/span><\/span> e le disposizioni relative all'ambito di applicazione di tale direttiva. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2022\/2557, sono esclusi gli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attivit\u00e0 nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'applicazione della legge, comprese le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati.<\/p>\n\n\n\n (5) Di conseguenza, le attivit\u00e0 economiche elencate, su base non esaustiva, nel presente regolamento delegato, devono essere considerate servizi essenziali, ai fini del presente regolamento delegato e della direttiva (UE) 2022\/2557, solo se si qualificano come servizi essenziali ai sensi di tale direttiva.<\/p>\n\n\n\n HA ADOTTATO QUESTO REGOLAMENTO:<\/p>\n\n\n\n Articolo 1<\/p>\n\n\n\n Oggetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022\/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali, come definiti all'articolo 2, punto 5, di tale direttiva, nei settori e sottosettori di cui all'allegato della stessa.<\/p>\n\n\n\n Articolo 2<\/p>\n\n\n\n Elenco non esaustivo di servizi essenziali<\/strong><\/p>\n\n\n\n Il elenco non esaustivo di servizi essenziali<\/mark> di cui all'articolo 1 \u00e8 la seguente:<\/p>\n\n\n\n Articolo 3<\/p>\n\n\n\n Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.<\/p>\n\n\n\n Il presente regolamento \u00e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.<\/p>\n\n\n\n Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023.<\/p>\n\n\n\n Per la Commissione <\/p>\n\n\n\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023\/2450 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2023 che integra la direttiva (UE) 2022\/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco di servizi essenziali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva (UE) 2022\/2557 del [...]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"class_list":["post-1110","page","type-page","status-publish","hentry"],"blocksy_meta":{"page_structure_type":"type-2","styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":6}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1110"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1110\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nis2resources.eu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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Il Presidente
Ursula VON DER LEYEN<\/p>\n\n\n\n